di

Valentina Bennati

Un uomo con tumore al pancreas metastatizzato al fegato, dopo essere stato trattato con i protocolli ufficiali senza ottenere effetto terapeutico, si rivolge al Dott. Giuseppe Di Bella e pratica la cura MDB fino ad andare in remissione completa di malattia.

A questo punto, attraverso l’Avvocato Gianluca Ottaviano, si rivolge al tribunale di Catanzaro per chiedere il rimborso della cura da parte del Servizio Sanitario Nazionale, ma l’istanza viene respinta con la motivazione che una terapia alternativa di non comprovata efficacia non può essere accollata alla comunità.

Viene fatto reclamo e questa volta è accolto poiché “la certificazione sanitaria in atti (rilasciata da Istituti pubblici) evidenzia che la terapia ufficialmente riconosciuta è risultata inefficace nel caso concreto, laddove invece la cura MDB ha prodotto un significativo miglioramento della patologia tumorale e, gradualmente, il risultato terapeutico diveniva sorprendente, tanto che l’ultimo referto PET del 16.01.2020 evidenziava una remissione completa della malattia”. Di conseguenza – si legge ancora nella sentenza – in assenza di spiegazioni alternative sulla remissione completa del tumore, nel caso in specie l’unica cura attualmente essersi rivelata efficace sulla persona del reclamante deve essere erogata con costi a carico del Sistema Sanitario Nazionale.

E’ un’importante notizia da divulgare perché si tratta di una pronuncia che crea un prezioso precedente per chi si trova nella stessa situazione e inverte la rotta rispetto a quella che è stata la giurisprudenza degli ultimi anni che tendeva a negare erogazioni di questa particolare cura che, benché si sia sempre voluto sostenere il contrario, si basa invece su evidenze scientifiche.

Si spera che possa essere l’inizio di una lunga serie di altre decisioni simili. E che il diritto delle persone di decidere sulla propria salute e di essere libere di scegliere riguardo eventuali cure necessarie possa essere sempre di più rispettato e garantito come, del resto, già prevede la nostra Costituzione.

Il Metodo Di Bella è stato al centro di un aspro dibattito negli anni passati. Si è provato a screditarlo in tutti i modi, ma la verità dei fatti relativi a vicende controverse, nel tempo, può diventare molto semplice da raccontare quando trova conferma di validità negli atti e nelle prove documentali. E ci sono molte storie che dimostrano quanto il Metodo Di Bella sia efficace, testimonianze dirette di persone le cui vicende sono documentate anche da pubblicazioni su riviste reperibili sulle banche dati medico-scientifiche internazionali.

Come dicevano i latini “Contra factum non valet argumentum” e volevano significare che contro la prova dei fatti nessun argomento potrà avere valore.

Contro un dato di fatto, una verità evidente e documentata, parole e diffamazioni non valgono niente.

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www.metododibella.org

Con sentenza in data 23.11.2020 il Tribunale di Catanzaro ha riconosciuto il diritto di un paziente del Dott. Di Bella, malato di tumore al pancreas,  ad ottenere la somministrazione gratuita dei farmaci da parte dell’ASL.

Il Tribunale ha riconosciuto inoltre che, nel caso specifico, i farmaci del MDB sono, allo stato attuale e in virtù degli atti documentati, l’unica cura in grado di portare, sul paziente, “”…un miglioramento del quadro sintomatico della patologia tumorale, non altrimenti realizzabile con i farmaci elencati in classe a) o b), utilizzati dalla medicina ufficiale per la cura delle patologie tumorali…””

TRIBUNALE DI CATANZARO

Prima Sezione Civile

Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale

Il Collegio composto dai seguenti magistrati: dott. Francesco Aragona Presidente rel. dott.ssa Emanuela Romano Giudice dott. Stefano Costarella Giudice letti ed esaminati gli atti ed i verbali di causa; sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 19.11.2020, nel procedimento iscritto al n. 1396 R.G. per l’anno 2020, promosso il 05.10.2020 da Bencivenni Aldo Marcantonio contro l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, avente ad oggetto il reclamo avverso l’ordinanza con cui, in data 20.09.2020, questo tribunale in composizione monocratica ha rigettato la domanda cautelare volta ad assicurare al ricorrente la somministrazione gratuita dei farmaci e degli strumenti occorrenti per il trattamento antitumorale del dott. Di Bella;

OSSERVA

Il reclamante invoca il diritto alla fruizione gratuita, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, dei farmaci prescritti secondo il c.d. Multitrattamento Di Bella in quanto, attualmente, unica terapia indispensabile ed insostituibile per la cura della sua patologia tumorale, essendo risultate inefficaci le prescrizioni terapeutiche offerte dalla medicina ufficiale sulla base delle indicazioni della Commissione Unica del Farmaco.

Giova subito osservare che il Tribunale non ignora l’orientamento giurisprudenziale di legittimità – cui si è uniformato il primo giudice – il quale statuisce che, per il riconoscimento del diritto all’erogazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale di cure tempestive non erogabili dal servizio pubblico, è imprescindibile l’evidenza scientifica dei benefici che la cura richiesta apporta alla salute, altrimenti pervenendosi alla conclusione, inammissibile, di porre a carico della collettività tutti i trattamenti medicofarmacologici che diano una qualsiasi speranza terapeutica; con la conclusione che l’eventuale efficacia meramente individuale di una terapia, rispetto alla quale non sussistano obiettive evidenze scientifiche, non può giustificare l’accollo della relativa spesa a carico dell’intera collettività.

Seguendo tale impostazione, l’aspirazione dell’odierno reclamante che sia posta a carico del servizio sanitario la somministrazione dei farmaci necessari per continuare a praticare il trattamento antitumorale Di Bella, che egli ha intrapreso con risultati positivi, non trova fondamento nell’art. 32 Cost. in quanto il diritto alla salute, presidiato dal disposto costituzionale quale diritto fondamentale ed inviolabile dell’individuo, non si traduce nella pretesa all’erogazione da parte del SSN di qualsiasi farmaco richiesto, essendo bensì necessario che si tratti di farmaci la cui efficacia terapeutica sia testata dagli organismi medico-scientifici a ciò preposti: e, nel caso di specie, è notorio che l’Istituto Superiore della Sanità ha fornito risposta negativa in ordine alla efficacia terapeutica, nel trattamento antitumorale, dei farmaci in parola (con conseguente inapplicabilità dell’art. 1, co. 4, D. L. n. 536 del 1996, convertito in L. n. 648 del 1996, che prevede la erogabilità a carico del servizio sanitario nazionale dei farmaci non ancora autorizzati, ma sottoposti a sperimentazione clinica, qualora non esista valida alternativa terapeutica), avendo reso nota, con comunicazioni del 28.07.1998 e 13.11.1998, l’assenza di risposte favorevoli circa la verifica dell’attività antitumorale della terapia cd. Di Bella, così escludendo che esistessero, con riguardo ai farmaci utilizzati in detta terapia, i presupposti per il loro inserimento nell’elenco previsto dal D. L. n. 536 del 1996; ciò equivale a dire che la sperimentazione effettuata, e ormai conclusa, ha escluso che il “Multitrattamento Di Bella” (MDB) costituisca una valida alternativa terapeutica, secondo la formula usata dall’art. 1, co. 4, del D. L. predetto, rispetto a quella tradizionale.

Il Collegio, pur tenendo in debito conto le argomentazioni sottese all’orientamento giurisprudenziale di legittimità testé esposto, reputa necessario discostarvisi, aderendo al diverso orientamento tracciato da quella copiosa giurisprudenza di merito formatasi in materia che ha statuito come alla disposizione di cui all’art. 32 Cost., che assegna alla Repubblica il compito di tutelare la salute come diritto fondamentale dell’individuo – oltre che come interesse della collettività – e di garantire cure gratuite agli indigenti, debba essere riconosciuta efficacia immediatamente precettiva, da specificarsi alla luce della disciplina positiva dettata dal legislatore.

E’ allora verosimile ritenere che l’ordinamento consenta all’interessato di pretendere che venga posto a carico del Servizio Sanitario Nazionale l’onere economico derivante dalla somministrazione di farmaci destinati al trattamento delle situazioni patologiche di urgenza, delle malattie ad alto rischio, delle gravi condizioni o sindromi morbose che esigono terapie di lunga durata, nonché alle cure necessarie per assicurare la sopravvivenza nelle malattie croniche, purché essi si dimostrino indispensabili ed insostituibili.

Nel sistema attuale, all’indomani della fase di sperimentazione del Metodo di Bella, l’erogazione gratuita dei farmaci facenti parte del trattamento MDB è dunque accollabile al SSN se essi, in concreto, risultano terapeuticamente efficaci (cioè indispensabili) ed insostituibili rispetto a quelli ufficiali: il soggetto interessato, forte del disposto di cui all’art. 32 Cost., potrà sempre provare che, nel suo caso specifico, il MDB è terapeuticamente efficace ed insostituibile, attesa l’inutilità del trattamento farmacologico autorizzato e garantito dalla Commissione Unica del Farmaco (CUF).

Al riguardo, si osserva che l’elencazione operata dalla CUF ha natura di atto amministrativo generale che pone una presunzione circa l’efficacia terapeutica dei farmaci compresi nelle classi A (farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche) e B (farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera A, di rilevante interesse terapeutico) di cui alla riclassificazione operata dalla CUF, ai sensi dell’art. 8, co. 9, L. n. 537/1993 (che, a decorrere dal 01.01.1994, ha abolito il prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale), superabile da una prova contraria, il cui onere incombe a chi voglia dimostrare l’efficacia terapeutica e l’economicità di farmaci esclusi da tale classificazione.

In tale ipotesi, occorre prima accertare l’efficacia terapeutica di un farmaco, fornendo la prova di un effettivo miglioramento della patologia tumorale sotto il profilo curativo (il MDB si presenta come terapia farmaceutica antitumorale) e non soltanto palliativo e, poi, dimostrarne l’insostituibilità. Il MDB potrà, pertanto, risultare terapia farmaceutica da porsi a carico del SSN quando le cure tradizionali garantite dal SSN con oneri a suo carico (chemioterapia, radioterapia, etc.) non dovessero risultare utili all’arresto o alla cura della malattia tumorale o non potessero più essere tollerate dal paziente per tali finalità curative, a differenza del MDB che, tollerato dal paziente, deve portare ad un contenimento o ad una riduzione del tumore, non essendo sufficiente che il MDB migliori le performances di un paziente, non rientrando queste ultime finalità tra quelle garantite dal SSN con oneri a suo carico.

Può essere accolta la domanda proposta dal reclamante poiché la certificazione sanitaria in atti (rilasciata da Istituti Pubblici) evidenzia che la terapia ufficialmente riconosciuta è risultata inefficace nel caso concreto, laddove la cura MDB ha prodotto un significativo miglioramento della patologia tumorale.

Difatti, sulla scorta della documentazione allegata, si evince quanto segue: nel febbraio 2017, al ricorrente veniva diagnosticato un tumore della coda del pancreas con linfadenomegalia peripancreatica e lesioni secondarie epatiche multiple, curato con chemioterapie, dal 23.3.2017 al 31.05.2017, secondo lo schema terapeutico Folfiri-nox G1 Q1 4; il giorno 02.04.2019, l’Ospedale S. Orsola di Bologna certificava che “La neoplasia è  immunoreattiva per sinaptofisina, cromogranina……Espressione recettore della somatostatina 2° (SSTR2A): Score 3 (fortemente positivo)”; l’attore, in tale contesto, si rivolgeva al dott. Di Bella il quale, in data 11.04.2017, prescriveva la sua multiterapia, a base di somatostatina ed octreotide, che, tuttavia, non veniva intrapresa immediatamente, essendo in corso il trattamento chemioterapico; all’esito del trattamento chimico ( TC del 12.6.2017), la massa tumorale non subiva alcuna diminuzione di volume ed anzi la patologia veniva certificata grave dalla commissione medicolegale ASP Catanzaro, in data 31.05.2017; alla fine del mese di giugno 2017, stante l’inefficacia delle terapie ufficiali riconosciute ed a fronte di un male già metastatizzato, l’istante si affidava alla terapia alternativa, iniziando ad assumere, insieme ai galenici magistrali, anche octreotide (analogo della somatostatina) e somatostatina; in breve tempo, si verificavano miglioramenti clinici e, gradualmente, il risultato terapeutico diveniva sorprendente, tanto che l’ultimo referto PET del 16.01.2020 evidenziava una remissione completa della malattia.

Si ritiene allora che l’attore abbia, in questa fase a cognizione sommaria, offerto elementi sufficienti a provare l’efficacia terapeutica dei farmaci prescritti secondo il c.d. Multitrattamento Di Bella e la loro insostituibilità, così superando la presunzione di ordine generale delle valutazioni della CUF, essendo emerso dalla certificazione sanitaria in atti un effettivo miglioramento del quadro sintomatico della patologia tumorale, non altrimenti realizzabile con i farmaci elencati in classe a) o b), utilizzati dalla medicina ufficiale per la cura delle patologie tumorali.

In conclusione, può affermarsi che, nel caso specifico, al di là dell’esito della sperimentazione del protocollo MDB ed in assenza di spiegazioni alternative, l’unica cura attualmente efficace sulla persona del ricorrente comporta il ricorso ai farmaci previsti dal predetto protocollo MDB: circostanza che, attestando una soggettiva utilità del trattamento in questione, non risulta tout court in contrasto con il principio, sancito dalla Corte Suprema, della incerta validità terapeutica della cura Di Bella.

Ricorrono, pertanto, i requisiti previsti per l’esercizio della tutela cautelare di cui all’art. 700 c.p.c., atteso che il pericolo nel ritardo è insito nello stato di necessità terapeutica dell’ammalato in pericolo di vita, unitamente alla prospettata impossibilità del reclamante di continuare a sostenere i costi della terapia con le proprie risorse economiche (al riguardo, oltre alle plurime fatture e ricevute attestanti le spese ingenti già affrontate, vi è in atti documentazione afferente ad un finanziamento personale erogatogli dall’UBI Banca, in data 29.01.2020, nonché al contratto di cessione del quinto dello stipendio che il proprio coniuge, Ciaccio Teresa, ha sottoscritto con Prestitalia, in data 23.03.2018) ed il fumus boni iuris si fonda sulla esistenza di seri ed apprezzabili elementi sui quali ancorare un giudizio di probabile o possibile valenza terapeutica dei farmaci impiegati nel protocollo Di Bella.

La controvertibilità della questione trattata e l’esistenza di una giurisprudenza di segno contrario giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

letti e applicati gli artt. 669 bis e segg. c.p.c.:

1) accoglie il reclamo e, previa revoca della ordinanza impugnata, ordina all’ASP di Catanzaro di somministrare, gratuitamente, i presidi terapeutici prescritti al reclamante dal dottor Giuseppe Di Bella;

2) dispone la compensazione delle spese dei due gradi del giudizio cautelare.

Si comunichi.

Catanzaro, 23.11.2020

Il Presidente Estensore

dott. Francesco Aragona

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